Chargement
Il tuo carrello

Requisiti legali specifici - Italia

DECRETO LEGISLATIVO 28 febbraio 2021, n. 40

Art. 26

Sci fuori pista, sci-alpinismo e attivita' escursionistiche 

1. Il concessionario e il gestore degli impianti di risalita nonsono responsabili degli incidenti che possono verificarsi neipercorsi fuori pista serviti dagli impianti medesimi.   

2. I soggetti che praticano lo sci-alpinismo o lo sci fuoripista ole attivita' escursionistiche in particolari ambienti innevati, anchemediante le racchette da neve, laddove, per le condizioninivometeorologiche, sussistano rischi di valanghe, devono munirsi diappositi sistemi elettronici di segnalazione e ricerca, pala e sondada neve, per garantire un idoneo intervento di soccorso.   

3. I gestori espongono quotidianamente i bollettini delle valangheredatti dai competenti organi dandone massima visibilita'.   

4. Il gestore dell'area sciabile attrezzata, qualora le condizionigenerali di innevamento e ambientali lo consentano, puo' destinaredegli specifici percorsi per la fase di risalita nella pratica dellosci alpinismo.

Art. 30

Assicurazione obbligatoria 

  1. Lo sciatore che utilizza le piste da sci alpino deve possedere una assicurazione in corso di validita' che copra la propria responsabilita' civile per danni o infortuni causati a terzi. È fatto obbligo in capo al gestore delle aree sciabili attrezzate, con esclusione di quelle riservate allo sci di fondo, di mettere a disposizione degli utenti, all'atto dell'acquisto del titolo di transito, una polizza assicurativa per la responsabilita' civile per danni provocati alle persone o alle cose.